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Lavoratori “impatriati”, dal Fisco ulteriori precisazioni sui requisiti per gli incentivi fiscali

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Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, sono imponibili soltanto nella misura del 50 per cento i redditi prodotti in Italia da parte dei lavoratori “impatriati”, a decorrere dal periodo di imposta in cui è stata trasferita la residenza in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

L’incentivo fiscale in esame è peraltro riconosciuto soltanto qualora sussistano i requisiti prescritti, alternativamente, dal primo o dal secondo comma del richiamato art. 16.

In particolare, l’agevolazione spetta ai ai cittadini dell’Unione europea (o di uno Stato extraUe con il quale vige una convenzione fiscale), che:

  1. sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa all’estero negli ultimi 24 mesi o più, oppure
  2. hanno svolto continuativamente un’attività di studio all’estero negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, la norma presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

  1. per i soggetti di cui al secondo comma del citato art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisce il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza in Italia, e quindi a consentire l’accesso all’incentivo in esame;
  2. ai sensi dell’art. 2 del Tuir, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno in Italia il domicilio o la residenza;
  3. tali condizioni sono tra loro alternative. Ne consegue che la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato ai fini fiscali residente in Italia. Di conseguenza, per poter usufruire del beneficio fiscale ai sensi del più volte menzionato art. 16, comma 2, il soggetto, per i due periodi d’imposta antecedenti a quello in cui si applica l’agevolazione, non dev’essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non deve aver avuto in Italia il centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abituale.

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