Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, sono imponibili soltanto nella misura del 50 per cento i redditi prodotti in Italia da parte dei lavoratori “impatriati”, a decorrere dal periodo di imposta in cui è stata trasferita la residenza in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.
L’incentivo fiscale in esame è peraltro riconosciuto soltanto qualora sussistano i requisiti prescritti, alternativamente, dal primo o dal secondo comma del richiamato art. 16.
In particolare, l’agevolazione spetta ai ai cittadini dell’Unione europea (o di uno Stato extraUe con il quale vige una convenzione fiscale), che:
Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, la norma presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.