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Confermati gli incentivi per il rientro dei “cervelli”

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La Manovra 2020 conferma gli incentivi fiscali previsti per il rientro dei “cervelli” (cosiddetti “impatriati”, ricercatori e docenti): la conferma è contenuta nel Documento programmatico di bilancio, aprovato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. il decreto “Crescita” (, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) ha introdotto importanti modifiche alla disciplina sugli “impatriati” (art. 16, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) e al regime sul “rientro dei cervelli” (art. 44, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122). In particolare:
    1. passa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell’imponibile;
    2. si semplificano le condizioni richieste per accedere al regime fiscale di vantaggio;
    3. si estendono le agevolazioni anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020;
    4. in presenza di determinate condizioni, si introducono ulteriori agevolazioni fiscali per ulteriori cinque periodi d’imposta;
    5. regole ad hoc sono previste per i docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020, nonché per i ricercatori universitari;
  2. con la Risposta all’istanza di interpello 18 luglio 2019, n. 272, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
    1. le modifiche apportate al regime degli “impatriati” dall’art. 5 del richiamato  si applicano “a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” e quindi per i soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020;
    2. per effetto dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, il contribuente fruisce dell’agevolazione dal periodo d’imposta in cui acquisisce la residenza fiscale e per i quattro periodi d’imposta successivi; tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore del , è stata prevista l’estensione a ulteriori periodi d’imposta in cui il soggetto, a determinate condizioni, può continuare a godere dell’agevolazione in esame.

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