Ai sensi dell’art. 124 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), si applica l’aliquota Iva del 5 per cento alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale (è stata in tal senso modificata la Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/72).
Fino al 31 dicembre 2020, tali cessioni saranno esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti. Al fine di conoscere se determinati beni – nella fattispecie, aghi utilizzati per l’accesso vascolare e provette sterili – rientrano o meno nell’ambito applicativo dell’agevolazione in esame, occorre procedere all’esatta classificazione merceologica degli stessi: questa è individuata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso un apposito accertamento tecnico che può essere chiesto dal contribuente alla Direzione Dogane – Ufficio tariffa e classificazione – Via Mario Carucci 71, 00143 Roma, dell’Agenzia stessa.
Al riguardo, si ricorda che, con la Circolare 30 maggio 2020, n. 12/D, l’Agenzia delle Dogane aveva:
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