CPB 2026-2027: invio del modello e verifica della ricevuta
In vista della scadenza del 2 novembre 2026, termine entro il quale i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare possono aderire al CPB 2026-2027, possono sorgere dubbi operativi sulla corretta trasmissione del modello di adesione, effettuabile insieme al modello Redditi oppure in via autonoma.
In particolare, occorre chiarire come leggere la dicitura “Comunicazione CPB: NO” presente nella ricevuta della dichiarazione, quando il contribuente ha trasmesso il modello CPB congiuntamente a Redditi.
Il riferimento è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 72335 del 27 febbraio 2026, richiamato dalla circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, paragrafo 1.18.
Per aderire al concordato, disciplinato dal D.Lgs. n. 13/2024, il contribuente può procedere, direttamente o tramite intermediario abilitato, con due modalità alternative:
- invio congiunto al modello ISA relativo al 2025, in allegato al modello Redditi 2026;
- invio autonomo del modello CPB, insieme al solo frontespizio di Redditi 2026, indicando il codice “1 – Adesione” nella casella “Comunicazione CPB”.
In quest’ultimo caso, nel frontespizio devono essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al firmatario della comunicazione e alla presentazione telematica da parte dell’incaricato.
L’invio autonomo ha esclusivamente natura di comunicazione dell’adesione e non assolve l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi.
Detto ciò, la dicitura “Comunicazione CPB: NO” non dimostra, da sola, la mancata adesione: il codice “1” identifica infatti la trasmissione autonoma, mentre l’accettazione può essere comunicata anche nel flusso dichiarativo ordinario.
Occorre quindi esaminare l’intera ricevuta, compreso il dettaglio dei modelli allegati, e confrontarla con il file trasmesso, verificando la presenza del modello CPB e dell’accettazione al rigo P10.
Come ricorda la circolare n. 8/E, paragrafo 1.17, la firma in tale rigo esprime l’accettazione della proposta per entrambi i periodi d’imposta.
L’avvenuta adesione può essere verificata anche consultando i dati del concordato nel Cassetto fiscale, nella relativa scheda di sintesi.
Prima di ripetere eventualmente l’invio è dunque necessario verificare quanto effettivamente trasmesso e acquisito dall’Agenzia delle Entrate.
Se emerge un’omissione dell’adesione, occorre provvedere entro il termine previsto dall’art. 7-bis, comma 3, del D.L. n. 38/2026.
La sola elaborazione della proposta nel software non dimostra che l’accettazione sia stata effettivamente trasmessa.


