Errori contabili: irrilevanza e competenza economica
La correzione degli errori contabili può assumere rilevanza fiscale nell’esercizio in cui viene effettuata, senza presentare una dichiarazione integrativa del periodo interessato dall’errore. Occorre però rispettare le condizioni previste dall’art. 83, comma 1-ter, del TUIR.
La disposizione, introdotta dall’art. 4 del D.Lgs. n. 192/2025, riguarda i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il bilancio a revisione legale e i soli errori non rilevanti. La revisione volontaria non è quindi sufficiente.
In particolare, la correzione deve essere effettuata:
- entro la data di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui gli elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo;
- comunque, prima dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Detto ciò, occorre individuare cosa si intende per errore contabile.
Secondo l’OIC 29, paragrafo 44, l’errore consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile quando le informazioni e i dati necessari erano disponibili.
Ai sensi del paragrafo 46 dell’OIC 29, un errore è rilevante quando può, individualmente o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio; la valutazione dipende dalla sua dimensione e natura, considerate le circostanze.
Non vanno invece confusi con gli errori i cambiamenti di stima, conseguenti all’acquisizione di ulteriori informazioni, quando quelle originarie erano state raccolte e utilizzate con la dovuta diligenza.
Nei fatti, la procedura non riguarda soltanto gli errori di competenza temporale.
La relazione illustrativa chiarisce che le correzioni possono interessare anche la qualificazione, la classificazione e la quantificazione degli elementi patrimoniali e reddituali.
Si pensi a un costo imputato nell’esercizio sbagliato o a un errore nel calcolo degli ammortamenti, sempre nel rispetto dei requisiti richiesti dalla norma.
Diverso è il trattamento degli errori rilevanti, esclusi dalla procedura semplificata anche quando il bilancio è obbligatoriamente sottoposto a revisione.
A tal proposito ci viene utile la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 89 del 31 marzo 2026. Nel caso esaminato, relativo a un costo omesso qualificato come errore rilevante, l’Agenzia esclude la deduzione nell’esercizio della correzione e conferma il recupero mediante integrativa del periodo di competenza.
A ogni modo, la procedura semplificata opera anche ai fini IRAP, secondo l’art. 5, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 446/1997.
È però necessario che il valore della produzione netta sia non negativo sia nell’anno della correzione sia in quello interessato dall’errore, anche non tenendo conto degli elementi oggetto di rettifica.
Le nuove disposizioni si applicano alle correzioni rilevate nei bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 192/2025.


