CPB: adesioni autonome con ISA differenti
Il professionista che partecipa a un’associazione professionale può aderire al concordato preventivo biennale anche se l’associazione non aderisce, purché le attività esercitate siano riconducibili a ISA differenti.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 191/2026, sulle cause di esclusione previste dall’art. 11, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies), del D.Lgs. n. 13/2024.
Il caso riguarda un notaio che esercita individualmente e partecipa a un’associazione tra notai attiva esclusivamente nella gestione delle esecuzioni e delle aste di vendita.
Dopo l’adesione per il 2024-2025, il professionista intende rinnovare il concordato per il 2026-2027 e chiede se operino le cause di esclusione, considerata la circoscritta attività dell’associazione.
Nel parere assume rilievo l’art. 28, comma 1, lettera b), numeri 1.2) e 1.3), del D.Lgs. n. 148/2026, che ha modificato le cause di esclusione dal concordato previste dall’art. 11, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies), del D.Lgs. n. 13/2024. Le modifiche si applicano dal biennio 2026-2027, come previsto dal comma 3 dello stesso art. 28.
L’Agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, anteriore alle modifiche: la lettera b-quinquies) precludeva l’accesso al professionista se non aderiva anche l’associazione partecipata; la speculare lettera b-sexies) riguardava l’associazione, qualora non aderissero, per gli stessi periodi, tutti gli associati che dichiaravano individualmente redditi di lavoro autonomo. Restavano salvi i casi di mancata approvazione degli ISA per le attività indicate nella circolare.
Per effetto delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 148/2026:
- il professionista può accedere al concordato anche senza l’adesione dell’associazione, se le rispettive attività sono riconducibili a ISA differenti;
- alla medesima condizione, l’associazione può aderire anche se non aderiscono tutti gli associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.
Nei fatti, il riferimento temporale è il periodo d’imposta precedente al biennio oggetto della proposta, nel quale va considerato l’esercizio individuale dell’attività di lavoro autonomo e la contemporanea partecipazione all’associazione professionale.
Se le rispettive attività sono riconducibili a ISA differenti, il professionista e l’associazione possono aderire al concordato indipendentemente l’uno dall’altra.
Nel caso esaminato, per il 2024 il notaio ha presentato il modello ISA DK01U, “Attività degli studi notarili”, con codice ATECO 69.10.20; l’associazione ha presentato il modello ISA DK30U, “Attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili”, con codice ATECO 69.10.30.
Nel presupposto della corretta applicazione degli ISA e dei codici ATECO, non verificata in sede di interpello, la causa di esclusione della lettera b-quinquies) non opera qualora il notaio e l’associazione continuino a svolgere attività riconducibili a ISA differenti.
Il professionista può quindi accedere al concordato 2026-2027 a prescindere dall’eventuale adesione dell’associazione.


