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CPB: operazioni straordinarie non rilevanti per l’imprenditore individuale

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Con due differenti interpelli, il n. 100 e il n. 103, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sul concordato preventivo biennaleD.Lgs. n. 13/2024 fornendo nuovi chiarimenti.

Nello specifico i chiarimenti hanno avuto ad oggetto:

  • con la risposta n. 100, Concordato preventivo biennale – associazione professionale – modifica compagine associativa – disallineamento biennio di adesione – causa di esclusione – art. 11, comma 1, lett. b-quater) e b-sexies), del D.Lgs. n. 13/2024;
  • con la risposta n. 103, Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d’azienda – causa di cessazione – art. 21, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024 – non sussistenza.

Si riportano i principali chiarimenti forniti.

Modifica compagine associativa professionale, causa di esclusione art. 11, comma 1, lettera b-quater), del D.Lgs. n. 13/2024-lett. b-sexies art. 11 e 21 per ipotesi di mancata adesione di tutti gli associati (risposta n. 100)
  • Nel caso di specie, non si configura la causa di esclusione di cui citata lettera b-quater) in quanto la compagine associativa dello Studio non subisce alcuna modifica nel senso richiesto dalla disposizione in esame nei periodi d’imposta oggetto del CPB, in quanto uscita e subentro dei soci producono ambedue effetti dalla data del 1° gennaio 2025, così facendo il numero dei soci non aumenta ma rimane il medesimo;
  • Avendo lo Studio sia i soci (il socio di maggioranza e il nuovo socio di minoranza) aderito al CPB, il mero disallineamento dei bienni di adesione (tra Studio e soci) non costituisce causa di esclusione dal CPB per lo Studio, fermo restando che l’eventuale mancato rinnovo, per il successivo biennio (2026-2027), da parte del socio di minoranza che ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025, costituirà causa di cessazione dal CPB (per lo Studio) per l’anno 2026 ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b-sexies), del D.Lgs. n. 13/2024 (vedi causa cessazione concordato).
Acquisto d’azienda da parte dell’imprenditore individuale (risposta n. 103) Per l’imprenditore individuale, nel caso di specie un agente di commercio, che intende acquistare un’azienda operante nel settore dell’elaborazione elettronica dati, non si applica la causa di cessazione del CPB legata all’effettuazione di operazioni straordinarie posto che:

  • la lettera b-ter) dell’art. 21, comma 1 (vedi anche interpretazione autentica di cui all’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81), fa riferimento a operazioni (straordinarie) realizzate da società o enti,
  • senza estendere esplicitamente il suo ambito applicativo nei confronti dell’imprenditore. (individuale) o al “soggetto giuridico” che ha aderito al CPB.

Pertanto, stando al tenore letterale della stessa, sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione della norma in esame le imprese individuali (cfr. la FAQ n. 2 del 25 settembre 2025, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate).

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