CPB: operazioni straordinarie non rilevanti per l’imprenditore individuale
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Con due differenti interpelli, il n. 100 e il n. 103, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sul concordato preventivo biennale, D.Lgs. n. 13/2024 fornendo nuovi chiarimenti.
Nello specifico i chiarimenti hanno avuto ad oggetto:
- con la risposta n. 100, Concordato preventivo biennale – associazione professionale – modifica compagine associativa – disallineamento biennio di adesione – causa di esclusione – art. 11, comma 1, lett. b-quater) e b-sexies), del D.Lgs. n. 13/2024;
- con la risposta n. 103, Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d’azienda – causa di cessazione – art. 21, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024 – non sussistenza.
Si riportano i principali chiarimenti forniti.
| Modifica compagine associativa professionale, causa di esclusione art. 11, comma 1, lettera b-quater), del D.Lgs. n. 13/2024-lett. b-sexies art. 11 e 21 per ipotesi di mancata adesione di tutti gli associati (risposta n. 100) |
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| Acquisto d’azienda da parte dell’imprenditore individuale (risposta n. 103) | Per l’imprenditore individuale, nel caso di specie un agente di commercio, che intende acquistare un’azienda operante nel settore dell’elaborazione elettronica dati, non si applica la causa di cessazione del CPB legata all’effettuazione di operazioni straordinarie posto che:
Pertanto, stando al tenore letterale della stessa, sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione della norma in esame le imprese individuali (cfr. la FAQ n. 2 del 25 settembre 2025, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate). |



