Crediti d’imposta per le imprese “energivore”
Per poter fruire dei crediti d’imposta riconosciuti per le imprese “energivore” dall’art. 15 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. Legge n. 28 marzo 2022, n. 25 (Decreto “Sostegni-ter”) e dall’art. 4 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17, conv. Legge 27 aprile 2022, n. 34 (Decreto “Energia”), oltre a possedere i requisiti indicati dalla norma, è necessario che tali imprese risultino regolarmente inserite nell’elenco predisposto da CSEA per il periodo oggetto di agevolazione.
Al riguardo la circolare ha precisato che nel caso in cui l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo al 2022, anche se presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati: è uno dei chiarimenti contenuti nella circolare 13 maggio 2022, n. 13/E.
Si ricorda inoltre che l’art. 3 del Decreto “Ucraina” (D.L. 21 marzo 2022, n. 21), attualmente all’esame del Parlamento, ha introdotto un credito d’imposta del 12 per cento, da calcolarsi sui costi sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, a favore delle imprese non energivore; in particolare, possono fruire del beneficio fiscale in esame le imprese “dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica”.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di acquisto della componente energia “calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.
Tale credito d’imposta è:
- utilizzabile in compensazione secondo le regole ordinarie, con il modello F24 (a tal fine è stato istituito il codice tributo “6963”);
- cedibile, sulla base delle indicazioni contenute nella richiamata circolare n. 13/E/2022.