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Decreto “Semplificazioni”, novità in arrivo per il Superbonus

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È stato approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Ambiente della Camera il testo del Ddl di conversione in legge (n. 3146-A) del cd. decreto “Semplificazioni” (D.L. 31 maggio 2021 n. 77), recante norme sulla governance del PNRR e sulle semplificazioni, in questi giorni all’esame dell’Aula.

Tra le novità anche alcuni interventi di modifica per il Superbonus di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, con particolare rilevanza della previsione per cui l’agevolazione non decade in seguito a violazioni meramente formali. In particolare, gli emendamenti approvati prevedono che:

  • gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle norme sulle distanze minime di cui all’art. 873 del codice civile;
  • le “violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo” non comportano “la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata”. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione;
  • nel caso di acquisto di immobili sottoposti agli interventi del 110%, viene esteso da 18 a 30 mesi il termine per fissare la residenza nel nuovo immobile acquistato senza perdere i benefici fiscali legati all’acquisto;
  • vengono considerati manutenzione straordinaria ed eseguiti mediante CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) anche gli interventi che riguardino “le parti strutturali degli edifici o i prospetti”;
  • per gli interventi di “edilizia libera” ai sensi del Testo Unico Edilizia (art. 6, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. La norma precisa inoltre che “in caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata” e che “non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività)”.

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