In merito alla possibilità di regolarizzare – attraverso la definizione agevolata del pvc – la constatazione di un’infedeltà dichiarativa per l’avvenuta esposizione di un credito superiore a quello effettivamente spettante, con la risposta all’istanza di interpello 19 aprile 2019, n. 112 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, qualora il minor credito non spettante “risulti ancora disponibile nell’ultima dichiarazione presentata e non ancora utilizzato” dal contribuente, quest’ultimo può accedere alla definizione agevolata del pvc presentando:
Si ricorda che con quest’ultimo documento di prassi sono stati precisati numerosi aspetti relativi alla disciplina sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione notificati entro il 24 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 1 del richiamato D.L. n. 119/2018.
La Circolare – che fa seguito al Provvedimento direttoriale 23 gennaio 2019, n. 17776 – spiega tra l’altro quali violazioni possono essere definite, gli effetti premiali e le regole per i contribuenti che intendono accedere alla sanatoria, e fornisce ulteriori chiarimenti in merito al raddoppio dei termini di decadenza, ai regimi con esonero dichiarativo e alla definizione agevolata delle società consolidanti.
Si tenga presente infine che può avvalersi della definizione agevolata in esame anche il contribuente che abbia omesso la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta oggetto del pvc.
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