Definizione liti fiscali, le sanzioni previste per operazioni inesistenti non sono “collegate ai tributi”
Con riferimento alle ipotesi di fatturazione per operazioni inesistenti, l’art. 8, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha previsto l’irrogazione di una sanzione corrispondente al 25 per cento dell’importo dei costi indeducibili, riportati nelle fatture di acquisto ritenute fittizie.
Ai fini del rapporto tra tale norma e la definizione agevolata delle controversie pendenti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali sanzioni tributarie amministrative non si possono considerare “collegate ai tributi cui si riferiscono”, in quanto non sono correlate a maggiori imposte accertate (risposta all’istanza di interpello 19 aprile 2019, n. 113 ): ai sensi del richiamato secondo comma dell’art. 8 del D.L. n. 16/2012, infatti, “non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi”.
Al riguardo si ricorda che per effetto dell’art. 6, comma 3, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi.
In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, invece, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.