L’art. 1, commi da 937 a 943 , della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) aveva modificato la disciplina relativa all’immissione in consumo da un deposito fiscale o all’estrazione da deposito di destinatario registrato – di cui agli articoli 23 e 8 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise), di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili.
La norma è stata successivamente attuata con il D.M. 13 febbraio 2018. In merito a tali novità è intervenuta ora la Circolare 7 agosto 2019, n. 18/E , contenente una serie di chiarimenti.
In particolare, è stato precisato che:
Le sanzioni non sono comunque irrogate per le violazioni commesse fino al 6 agosto 2019, in presenza di “obiettive condizioni di incertezza”, ai sensi dell’art. 10, comma 3, dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000), semprechè l’imposta sia stata assolta.
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