Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, non è applicabile alcuna sanzione; qualora invece egli non abbia ricevuto la fattura elettronica – attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) – entro i termini per la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione si applica la sanzione, in quanto la detrazione dell’Iva è stata effettuata in assenza di una fattura regolare. È una delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in materia di fatturazione elettronica.
Si ricorda che il decreto collegato alla Manovra 2019 (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119), prevede alcune importanti novità in materia di fattura elettronica, e più in dettaglio:
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