Detrazione illegittima senza fattura elettronica
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Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, non è applicabile alcuna sanzione; qualora invece egli non abbia ricevuto la fattura elettronica – attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) – entro i termini per la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione si applica la sanzione, in quanto la detrazione dell’Iva è stata effettuata in assenza di una fattura regolare. È una delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in materia di fatturazione elettronica.
Si ricorda che il decreto collegato alla Manovra 2019 (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119), prevede alcune importanti novità in materia di fattura elettronica, e più in dettaglio:
- l’inapplicabilità di sanzioni, per il primo semestre 2019 (dal 1° gennaio al 30 giugno 2019), per l’emissione tardiva della fattura, sempre che tale adempimento venga effettuato entro i termini previsti per la liquidazione periodica IVA. Inoltre, sempre per il primo semestre 2019 la riduzione delle sanzioni nella misura dell’80% qualora la fattura emessa in ritardo rientri, comunque, nella liquidazione periodica Iva del mese o trimestre successivo;
- la previsione, con decorrenza 1° luglio 2019, secondo cui la fattura può essere emessa (quindi, trasmessa al SDI) entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
- la fissazione al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione del termine entro il quale le fatture elettroniche attive devono essere annotate nel registro Iva vendite;
- la possibilità di procedere alla detrazione IVA (sempre che ricorrano i requisiti) di tutte le fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- l’abrogazione dell’obbligo di numerazione progressiva delle fatture passive da annotare nel registro Iva acquisti; ciò in considerazione del fatto che tale adempimento per le fatture elettroniche viene automaticamente assolto dal SDI;
- oltre ai minimi, forfetari e agricoltori esonerati, rimangono esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica anche i soggetti meramente identificati ovvero con rappresentante fiscale Iva in Italia.