L’Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore “ope legis” di Equitalia, qualora si limiti a subentrare a quest’ultima in un rapporto processuale pendente, senza formale costituzione in giudizio, può validamente avvalersi dell’attività difensiva espletata da avvocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente. Se, invece, si costituisce in un nuovo giudizio oppure anche in un giudizio pendente, deve avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell’avvocato del libero foro prescelto.
Tali fonti sono individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un’apposita deliberazione motivata, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che nel caso concreto giustificano tale ricorso alternativo. Il principio illustrato sopra è stato affermato dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 23 ottobre 2018, n. 28741 , depositata lo scorso 9 novembre.
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