Dichiarazione IVA 2026, focus su logistica e trasporti
Le bozze del modello IVA 2026 recepiscono in modo sistematico le novità entrate in vigore dal 2025, allineando la dichiarazione annuale alle nuove regole sui rapporti B2B in specifici settori.
Per gli operatori IVA, il modello diventa sempre più uno snodo di raccordo tra disciplina sostanziale e flussi digitali (fatturazione elettronica, reverse charge, deleghe), con particolare attenzione alla tracciabilità delle operazioni per le quali si è optato per il pagamento dell’imposta da parte del committente.
Nuovo modello IVA 2026: impostazione generale – Il modello IVA 2026 viene adeguato alle “novità normative in vigore dal 2025”, con interventi mirati sui quadri dedicati alle operazioni attive e agli acquisti, senza stravolgere l’architettura complessiva della dichiarazione. La logica è quella di rendere immediatamente identificabili, ai fini dei controlli incrociati, le operazioni che beneficiano di regimi particolari o per le quali è stata esercitata un’opzione di assoluto rilievo in termini di responsabilità d’imposta.
Prestazioni di servizi a logistica e trasporto: spazio nei quadri VE e VJ – La novità più evidente per la dichiarazione IVA è l’inserimento, nei quadri VE (operazioni attive) e VJ (acquisti/operazioni soggette a particolari regimi), delle prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in nome e per conto del prestatore. Queste operazioni, che rispondono alla logica di una sorta di “reverse charge contrattuale” in un comparto ad alto rischio di frodi e contenziosi, diventano così identificabili in modo puntuale in dichiarazione, consentendo di distinguere gli imponibili soggetti al regime ordinario da quelli con IVA assolta dal committente.
L’evidenziazione nei quadri VE e VJ ha almeno tre ricadute operative:
- costringe imprese e intermediari ad adeguare la contabilità di dettaglio e i sistemi gestionali, per segregare queste prestazioni rispetto alle altre operazioni imponibili;
- facilita il matching con i dati di fatturazione elettronica e delle comunicazioni periodiche, rendendo più immediata l’analisi di rischio;
- impone di verificare con cura la corretta applicazione dell’opzione, per evitare disallineamenti tra soggetto obbligato formalmente al versamento e soggetto che espone l’imposta in fattura.
Comodo e semplificazione del rigo VA15 – Le novità sul trattamento delle società di comodo nel modello IVA 2026 si muovono in chiara ottica di semplificazione formale, ma con un forte ancoraggio alle indicazioni della giurisprudenza unionale e della Cassazione. La sentenza n. 7137/2025 , richiamando la Corte Ue, ha infatti escluso la legittimità di restrizioni automatiche al diritto di detrazione e rimborso fondate unicamente sull’inoperatività sopravvenuta: lo status di “non operativa” maturato dopo il momento di insorgenza del diritto all’IVA non può più essere utilizzato come grimaldello per azzerare o bloccare il credito maturato. In questo quadro, il modello si limita sempre più a un ruolo di segnalazione informativa, rinunciando ad attestazioni “qualificanti” che, di fatto, anticipavano in dichiarazione valutazioni che oggi devono passare attraverso il vaglio sostanziale dell’attività economica effettivamente svolta. Concretamente, il rigo VA15 verrà “asciugato”: invece dell’attuale articolazione in più caselle, pensata per indicare la durata dello status di comodo, si va verso la sola barratura di una casella, riducendo il peso descrittivo del rigo e trasformandolo in un semplice flag di presenza/assenza dello status. Contestualmente, nel rigo VX4 sarà eliminata l’attestazione di operatività, con il risultato che la dichiarazione IVA non conterrà più un’autocertificazione “in positivo” del superamento dei test, ma solo una traccia minimale dello status di comodo. La stessa logica si riflette nel prospetto IVA 26 PR di gruppo: la casella 4 del rigo VS1 sarà parimenti semplificata a mera barratura e il rigo VW21, dedicato alle eccedenze di credito trasferite da società non operative, verrà cancellato. Per gli studi e per i gestionali fiscali questo significa meno variabili da gestire in dichiarazione, ma maggiore attenzione alla coerenza tra test di operatività, cause di esclusione/disapplicazione e gestione del credito IVA, che torna al centro come diritto sostanziale da valutare caso per caso, non più comprimibile per automatismi dichiarativi.
| Ambito | Elemento del modello | Situazione precedente | Novità modello IVA 2026 | Effetti operativi per studi e imprese |
|---|---|---|---|---|
| Società di comodo | Rigo VA15 | Rigo articolato in più caselle per indicare anche la durata dello status di non operatività | Rigo “asciugato”: tendenziale mantenimento della sola barratura per segnalare lo status di comodo | Informazione più sintetica; il peso passa dall’autodichiarazione di durata allo scrutinio sostanziale dell’attività economica e dei test di operatività |
| Società di comodo | Rigo VX4 | Presenza dell’attestazione di operatività, a conferma del superamento dei test | Eliminazione dell’attestazione di operatività nel rigo VX4 | La dichiarazione IVA non è più sede di autocertificazione “positiva”; maggiore centralità di test, cause di esclusione/disapplicazione e gestione del credito IVA in Redditi e in sede di controllo |
| IVA di gruppo – comodo | Prospetto IVA 26 PR – rigo VS1, casella 4 | Casella con più opzioni sulla durata dello status di comodo all’interno della procedura di gruppo | Casella “asciugata” a mera barratura di presenza dello status | Semplificazione della compilazione per i gruppi; permane però l’onere di verificare operatività e impatti su utilizzo/trasferimento del credito |
| IVA di gruppo – credito comodo | Prospetto IVA 26 PR – rigo VW21 | Rigo dedicato alle eccedenze di credito trasferite da società non operative | Eliminazione del rigo VW21 | Il tema del credito IVA delle non operative esce dal prospetto di gruppo; il diritto al credito va valutato alla luce di giurisprudenza e attività effettiva, non per automatismi dichiarativi |
| Logistica – prestazioni rese | Rigo VE38 (campi 2 e 3) | Nessuna evidenza separata delle prestazioni di logistica con opzione committente | Nuovi campi per indicare imponibile e imposta delle prestazioni rese a imprese di trasporto/logistica con opzione per pagamento IVA da parte del committente | Necessaria segregazione contabile di queste operazioni e coerenza con versamenti tramite codice tributo dedicato; rilevante per controlli incrociati |
| Logistica – prestazioni ricevute | Nuovo rigo VJ30 | Assenza di specifico rigo informativo per le prestazioni di logistica ricevute con opzione committente | Nuovo rigo VJ30, a sola valenza informativa, per indicare imponibile e imposta sulle prestazioni ricevute in regime opzionale | Maggiore trasparenza verso l’Amministrazione; gli importi non entrano nella liquidazione, ma vanno tracciati per coerenza con fatturazione elettronica e controlli di rischio |