Dichiarazioni d’intento false: quando il fornitore risponde dell’IVA
La dichiarazione d’intento formalmente regolare non mette al riparo il fornitore dal recupero dell’IVA quando il documento contiene attestazioni false sui requisiti per acquistare senza applicazione dell’imposta.
Assume rilievo anche la possibilità di riconoscere la frode utilizzando la diligenza richiesta a un operatore avveduto.
In sintesi, questa la pronuncia della Cassazione n. 26019 del 1° ottobre 2026, riguardante le cessioni effettuate nei confronti di esportatori abituali ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.
La controversia trae origine da un accertamento notificato a una s.r.l. per recuperare l’IVA non applicata su numerose cessioni.
Secondo le verifiche della Guardia di finanza, gli acquirenti avevano rilasciato dichiarazioni d’intento ideologicamente false, risultando privi dei requisiti di Legge e coinvolti in operazioni fraudolente.
La società aveva contestato la pretesa, sostenendo di aver agito in buona fede e di aver rispettato gli obblighi di verifica.
Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, il giudice d’appello aveva annullato l’accertamento, ritenendo non dimostrate l’effettiva conoscenza della frode e la partecipazione della contribuente al relativo disegno.
L’Agenzia aveva quindi impugnato la decisione, sostenendo che la sola verifica formale delle dichiarazioni d’intento non fosse sufficiente a escludere la responsabilità del fornitore.
La Cassazione richiama un orientamento già espresso, tra l’altro, nelle pronunce nn. 12751/2011 e 19896/2016:
- in presenza di dichiarazioni ideologicamente false,
- il cedente deve dimostrare la propria estraneità alla frode,
- provando di non conoscere l’assenza delle condizioni per la non imponibilità o di non aver potuto rilevarla pur adottando tutte le misure ragionevoli in suo potere.
Occorre però distinguere:
- Irregolarità formale: da sola non giustifica il recupero dell’IVA, quando non siano contestati lo status sostanziale di esportatore abituale e la capienza del plafond.
- Falsità ideologica: riguarda l’esistenza stessa dei requisiti per applicare la non imponibilità ed è equiparata, quanto agli effetti, alla mancanza della dichiarazione.
La valutazione della condotta del fornitore comprende dunque anche la conoscibilità della frode: la mera acquisizione del documento non dimostra, di per sé, la diligenza concretamente richiesta.


