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Diritti doganali, termini prorogati di 60 giorni in presenza di “gravi difficoltà”

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I soggetti che effettuano il pagamento dei diritti doganali secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, per le rate in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020 possono chiedere una proroga di 60 giorni senza applicazione di sanzioni ed interessi, in presenza di “gravi difficoltà di carattere economico o sociale”: lo ha stabilito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Determinazione direttoriale 21 maggio 2020, n. 152155 .

Il documento precisa inoltre che:

  1. la misura riguarda:
    a. i soggetti di cui all’art. 61, comma 2, lettera n), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto “Cura Italia”);
    b. i soggetti di cui all’art. 18, commi 1 e 3, del D.L. 8 aprile, n. 23 (decreto “Liquidità”), che dimostrino di aver subito nei mesi del 2019 corrispondenti a quelli della scadenza naturale dei “conti di debito” nel 2020, una diminuzione del fatturato:
    – di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nel 2019 hanno prodotto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni;
    – di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nel 2019 hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni;
  2. ai fini del calcolo della riduzione dei ricavi, rileva  la mensilità precedente a quella di scadenza del “conto di debito”, e quindi:
    – mese di aprile relativamente ai pagamenti che scadono nel mese di maggio;
    – mese di maggio relativamente ai pagamenti che scadono nel mese di giugno;
    – mese di giugno relativamente ai pagamenti da eseguire a luglio;
  3. gli Uffici delle Dogane e dei Monopoli, in presenza di un’apposita istanza, possono autorizzare:
    – la proroga di 60 giorni anche dei pagamenti già oggetto delle proroghe disposte con precedenti Determinazioni Direttoriali e in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020;
    – l’estensione della proroga di ulteriori 60 giorni per i pagamenti il cui termine è scaduto tra il 1° e l’8 maggio 2020,che sono già stati prorogati di 30 giorni ai sensi della Determinazione Direttoriale 21 aprile 2020, n. 121878/RU;
  4. ai fini della proroga in esame, gli interessati sono tenuti a presentare un’istanza utilizzando il modello allegato alla richiamata Determinazione 21 maggio 2020, n. 152155;
  5. l’autocertificazione delle condizioni dev’essere supportata da un’attestazione di un professionista iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o al Registro dei revisori contabili o all’Albo Speciale delle Società di Revisione.

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