I soggetti che effettuano il pagamento dei diritti doganali secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, per le rate in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020 possono chiedere una proroga di 60 giorni senza applicazione di sanzioni ed interessi, in presenza di “gravi difficoltà di carattere economico o sociale”: lo ha stabilito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Determinazione direttoriale 21 maggio 2020, n. 152155 .
Il documento precisa inoltre che:
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