È soggetta alle norme ordinarie la donazione remuneratoria della nuda proprietà
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Alla donazione remuneratoria si applicano:
- l’ordinario regime fiscale dell’imposta sulle donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346;
- le imposte ipotecarie e catastali secondo il D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347.
Tale principio è stato espresso dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 29 ottobre 2019, n. 444 .
Al riguardo si precisa inoltre che:
- la donazione remuneratoria è disciplinata dall’art. 770 del codice civile: si tratta di un particolare tipo di donazione, consistente nella liberalità fatta per riconoscenza, in considerazione di meriti del donatario o per speciale remunerazione, con cui il donante dimostra un particolare apprezzamento dei servizi precedentemente ricevuti dal donatario;
- per la giurisprudenza di legittimità, questa tipologia di donazione si caratterizza per il motivo dell’attribuzione patrimoniale, che è “correlata ad un precedente comportamento del donatario nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti o comunque come una speciale remunerazione di attività svolta, sebbene l’attribuzione non cessi di essere spontanea e l’atto conservi la causa di liberalità” (Cass. 17 novembre 1999, n. 12769);
- rientrano ad esempio in tale categoria di atti quelli con i quali un soggetto intende trasferire la nuda proprietà della casa coniugale alla moglie “in adempimento di un dovere morale e di un obbligo di riconoscenza”.
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