Anche per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto, corrispondente all’importo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) su singole unità immobiliari, è valido il codice tributo “6890”, denominato “ECOBONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni” (che fu istituito con la Risoluzione 25 luglio 2018, n. 58/E): lo ha disposto l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 5 agosto 2019, n. 74/E. Al riguardo si ricorda quanto segue:
Per quanto riguarda in particolare, gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, si prevede che:
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