Per gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è possibile cedere il relativo credito d’imposta solo per le opere realizzate su parti comuni di edifici. A tal fine, la locuzione “parti comuni” non presuppone l’esistenza di una pluralità di proprietari, ma richiede comunque la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 22 maggio 2020, n. 137. Di conseguenza, qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati su tali parti comuni (in tal senso si richiama altresì la Circolare 31 maggio 2019, n. 13/E). Nel caso invece di un edificio costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni”. Nella citata Risposta 137/2020 l’Agenzia ha inoltre precisato quanto segue:
Si ricorda infine che l’art. 119 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) prevede l’incremento al 110% della detrazione di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico ed installazione di impianti fotovoltaici.
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