Ai sensi dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo modificato dalla Legge 17 febbraio 1992, n. 179 sono stati ridotti da 20 a 5 anni – decorrenti dalla data del rilascio della licenza di abitabilità – i limiti inderogabili alla vendita successiva dell’immobile di edilizia residenziale pubblica sovvenzionato.
Tuttavia, con la convenzione il Comune, potendo pattuire che dopo i 5 anni l’immobile sia venduto solo a chi ha i requisiti per ottenere un alloggio agevolato, può di fatto introdurre limiti convenzionali alla successiva alienazione da parte dell’assegnatario.
Lo ha affermato la quarta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 5 luglio 2018, n. 5300 , pubblicata lo scorso 10 settembre. Nell’occasione, i giudici amministrativi hanno sottolineato altresì che:
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