Entro lunedì l’invio del 730 da parte di Caf e professionisti abilitati
Per effetto dell’art. 1, comma 934, della legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) – che è intervenuto sull’art. 16, comma 1-bis, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 – i modelli 730 devono essere trasmessi in via telematica dai Caf e dai professionisti abilitati entro il prossimo 9 luglio (in quanto la data originaria del 7 luglio cade di sabato), per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno 2018. Il termine è invece fissato al 23 luglio 2018, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio 2018.
Si tenga presente inoltre che ai sensi dell’art. 4, comma 3-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (“decreto semplificazioni”), il contribuente può trasmettere all’Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno, senza che questo determini la tardività della presentazione.
Quindi i termini di presentazione sono stati unificati: non vi sono più scadenze differenti a seconda della modalità di presentazione (diretta oppure tramite Caf o professionisti): la precisazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018.
Tra le principali novità del modello 730/2018 si segnalano le seguenti:
- cambiano le detrazioni per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico e per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali;
- passa da 564 a 717 euro il limite per le spese di istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione;
- entra nel modello anche la nuova disciplina relativa alle locazioni “brevi”;
- è stato aggiornato il rigo F8, per l’indicazione delle ritenute riportate nel quadro Certificazione Redditi-Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018;
- passa da 2mila a 3mila euro l’importo delle somme relative ai premi di risultato erogate nel settore privato ai lavoratori dipendenti.