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Errori formali sanati con 200 euro. Seconda rata al 2 aprile

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Entro il 2 aprile, i contribuenti che intendono sfruttare la sanatoria delle irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022 (commi da 166 a 173, Legge n. 197/2022, Legge di bilancio 2023) dovranno pagare la seconda rata prevista per legge.

Il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni infatti poteva essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (termine così modificato dall’art. 19 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56 ) oppure in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 31 marzo 2024 (che slitta al 2 aprile per le festività di Pasqua).

Nel modello F24 andrà riportato lo specifico codice tributo e il periodo d’imposta cui si riferisce la violazione che si vuole regolarizzare. Se le violazioni non si riferiscono a un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse; per chi ha periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento regolarizza le violazioni riferite al periodo che ha termine nell’anno solare indicato nell’F24.

Qualora, in conseguenza di segnalazioni di anomalie rese note con le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo, si intenda utilizzare uno degli istituti previsti dalla “tregua fiscale” per regolarizzare e perfezionare la propria posizione, non occorre inserire il codice atto nella delega di pagamento F24.

Oltre al versamento sarà anche necessario rimuovere l’irregolarità commessa. Ciò dovrà avvenire sempre entro il 2 aprile.

Non sempre sarà necessario rimuovere l’irregolarità oggetto di sanatoria.

Infine, la rimozione non deve essere effettuata quando non è possibile o necessaria: è il caso, ad esempio, dell’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dell’imposta.

A tal proposito nel provvedimento attuativo del 30 gennaio 2023, n. 27629 , è stato specificato che “la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale”.

Nella circolare 6/E/2023  si rimanda alla precedente circolare 11/E/2019  (per un’analoga definizione agevolata) nella quale sono elencate alcune ipotesi  nelle quali la rimozione delle irregolarità od omissioni non è necessaria (ad esempio, i casi in cui la norma sanzionatoria dispone la sola applicazione delle sanzioni).

Non è necessario che al pagamento della sanzione di 200 euro faccia seguito la rimozione dell’irregolarità, ad esempio:

  • la violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
  • l’addebito al cessionario o al committente di un’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella effettiva, purché l’imposta stessa sia stata assolta; in tale ipotesi il cessionario che ha detratto l’imposta riportata in fattura è punibile con una sanzione in misura fissa, ai sensi dell’art. 6, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997 e conserva il diritto a detrazione. Pertanto la violazione può essere rimossa con il versamento dei 200 euro senza necessità di rimuovere anche l’errore;
  • le violazioni in materia di inversione contabile, sanzionate sempre che la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e l’imposta sia stata effettivamente assolta;

anche l’omessa presentazione della liquidazione periodica ex art. 21-bis del D.L. n. 78 del 2010, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale.

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