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Esente anche la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio

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Ai sensi dell’art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché i procedimenti – anche esecutivi e cautelari – diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. l’agevolazione comprende tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (Circolare 29 maggio 2013, n. 18/E);
  2. con la misura in esame si è inteso favorire “gli atti e le convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali” (Cass. 21 settembre 2017, n. 22023);
  3. la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione “prima casa” in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio (Risoluzione 9 settembre 2019, n. 80; Cass. 21 marzo 2019, n. 7966).

In materia, con la Risposta all’istanza di interpello 1° luglio 2020, n. 199, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tra “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio” esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa (ai sensi del richiamato art. 19 della Legge 74/1987), rientra anche la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, in quanto determina la cessazione degli effetti civili prodotti dalla trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio concordatario. Per l’Agenzia, infatti, la genericità dell’espressione “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, contenuta nella norma in esame, comporta che la stessa possa riferirsi sia alla delibazione, in sede di Corte d’Appello, della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio canonico, sia alla pronuncia, ad opera dell’autorità giudiziaria ordinaria, di nullità del matrimonio civile e di nullità del matrimonio contratto in forma canonica e trascritto.

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