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Estromissione agevolata dei beni immobili: prima rata entro lunedì 2 dicembre

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Scadrà il 2 dicembre 2019 (in quanto il 30 novembre cade di sabato) il termine entro il quale dovrà essere effettuato il versamento della prima rata dovuta dai contribuenti che hanno optato per l’esclusione agevolata dei beni dal patrimonio dell’impresa per effetto della riapertura dei termini disposta dall’art. 1, comma 66, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145). Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. alla misura si rende applicabile la disciplina contenuta nell’art. 1, comma 121, della Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208);
  2. vi potevano accedere gli imprenditori individuali che alla data del 31 ottobre 2018 possedevano beni immobili strumentali;
  3. a tal fine, l’opzione doveva essere presentata entro il 31 maggio 2019, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019;
  4. a fronte dell’opzione è previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva di Irpef e Irap nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto;
  5. la seconda rata dovrà essere versata entro il 16 giugno 2020.

Si ricorda inoltre che il disegno di legge di Bilancio 2020, attualmente all’esame del Senato (A.S. 1586), prevede la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, ai sensi della Sezione II del capo I della Legge 21 novembre 2000, n. 342. Al riguardo l’art. 89 del Ddl precisa quanto segue:

  1. il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto ai fini Ires e Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva fissata nelle seguenti misure:
    • 12% per i beni ammortizzabili;
    • 10% per i beni non ammortizzabili;
  2. alla misura possono accedere le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali;
  3. sono esclusi i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività (beni-merce);
  4. la rivalutazione deve riferirsi a beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018;
  5. per poter affrancare il saldo di rivalutazione derivante dall’iscrizione dei maggiori valori, l’imposta sostitutiva è stata fissata al 10%

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