Familiari a carico, nel regime forfettario il reddito rileva ai fini del limite di 2.840,51 euro
Le detrazioni per i carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), come da ultimo modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019): lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 22 luglio 2019, n. 69, con la quale è stato altresì sottolineato quanto segue:
- il contribuente che aderisce al regime forfettario determina il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta. Da tale reddito è possibile dedurre solo i contributi previdenziali versati sulla base di indicazioni di legge;
- il reddito assoggettato al regime forfettario rileva, unitamente al reddito complessivo, ai fini della determinazione del limite di euro 2.840,51 euro per considerare i familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Tuir (in tal senso si richiama anche la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016, n. 10/E, par. 4.3.7.;
- il reddito determinato sulla base delle regole del regime forfettario, infine, rileva – al lordo dei contributi previdenziali – anche ai fini della comparazione del reddito più elevato prevista dal richiamato art. 12, comma 1, lettera c), del Tuir, per stabilire quale genitore potrà fruire della detrazione per figli a carico per l’intero importo.
Nelle scorse settimane, in risposta ad un question time in Commissione Finanze della Camera (interrogazione n. 5-02411), il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva preannunciato l’avvio di una serie di controlli finalizzati a verificare la regolarità dell’applicazione del regime forfetario. Tali verifiche potranno essere svolte sia attraverso accessi diretti presso la sede del contribuente, sia tramite apposite analisi del rischio, utilizzando le informazioni a disposizione dell’Amministrazione. L’attività di controllo sarà rivolta sia nei confronti di chi ha adottato il regime per la prima volta nel 2019, sia nei confronti di quanti lo applicavano già in precedenza.