Ai sensi del numero 122) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/72, l’aliquota Iva del 10 per cento è applicabile alle “prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico (…) nell’ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria”.
Il previsto decreto ministeriale non è mai stato emanato e pertanto si deve fare riferimento al D.Lgs. n. 115/2008. Pertanto, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
Tale conclusione è stata ora confermata dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta 22 luglio 2019, n. 288, la quale ha inoltre precisato quanto segue:
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