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Fattura elettronica: in arrivo un decreto con semplificazioni e sospensione delle sanzioni

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Potrebbe essere approvato a breve (probabilmente all’inizio della prossima settimana) il decreto-legge collegato alla Manovra, che introduce alcune importanti novità in materia di fattura elettronica.

Tra le ipotesi che al momento appaiono più probabili, si segnalano:

  1. l’inapplicabilità di sanzioni – per il primo semestre del 2019 – per l’emissione tardiva della fattura, semprechè tale adempimento venga effettuato entro i termini previsti per la liquidazione periodica;
  2. la riduzione delle sanzioni al 20% se la fattura emessa tadivamente entra nella liquidazione periodica del mese o trimestre successivo;
  3. la previsione, con decorrenza dal 1° luglio 2019, secondo cui la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Entro lo stesso termine le fatture dovranno essere inviate allo SdI;
  4. la fissazione al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione del termine entro il quale devono essere annotate nel registro Iva vendite le fatture emesse;
  5. l’abrogazione dell’obbligo di numerazione progressiva delle fatture passive da annotare sul sul registro Iva acquisti, risultando tale adempimento automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite SdI.

Pertanto viene meno l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture nel registro Iva acquisti. Resta comunque confermata la data del 1° gennaio 2019 ai fini dell’introduzione dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, come disposto dall’ultima legge di Bilancio (Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Al riguardo si rileva inoltre quanto segue:

  • le nuove regole introdotte dalla Manovra 2018 non si applicano ai soggetti rientranti nel regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e in quello forfetario di cui all’art. 1 , commi da 54 a 89, della Legge 28 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
  • gli obblighi di conservazione elettronica di cui all’art. 3  del D.M. 17 giugno 2014 si intendono automaticamente soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio;
  • con effetto dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • viene confermata la riduzione dei termini decadenziali di accertamento nei confronti dei soggetti passivi che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati (a tal fine la tracciabilità riguarda le operazioni di ammontare superiore a 500 euro).

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