Forfetari con partecipazioni in società di persone: raffica di controlli e rischio IVA
L’Agenzia delle Entrate sta notificando avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2020 nei confronti di contribuenti che hanno applicato il regime forfetario pur risultando titolari, nel 2019, di partecipazioni societarie incompatibili con il regime agevolato.
I controlli riguardano in particolare i contribuenti che, nel corso del 2019, detenevano partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari e che non hanno rimosso la causa ostativa entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Quando l’Agenzia ritiene che la causa ostativa non sia stata eliminata entro il 31 dicembre 2019, procede a ricostruire la posizione fiscale del contribuente come se nel 2020 avesse dovuto applicare il regime ordinario.
Le contestazioni sono ancorate alle previsioni di cui all’art. 1, comma 57, lett. d), della Legge n. 190/2014, che individua due distinte situazioni ostative all’applicazione del regime:
- la partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività individuale, a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR ovvero
- il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.
Nei fatti, la verifica della riconducibilità delle attività riguarda la seconda fattispecie.
Per il socio di una s.n.c., invece, l’esclusione opera per effetto della contemporanea partecipazione societaria, senza che occorra accertare un collegamento tra l’attività individuale e quella della società.
La congiunzione “ovvero” separa le due ipotesi previste dalla disposizione: il requisito della riconducibilità delle attività attiene al controllo di s.r.l. o associazioni in partecipazione e non può essere esteso alla partecipazione in società di persone.
In tal senso, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata con la sentenza n. 247/1/2026, relativa a un accertamento per il periodo d’imposta 2020.
Ebbene, la distinzione trova riscontro anche nei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, paragrafo 2.3.2.
Per le s.r.l., l’Amministrazione richiede la presenza congiunta del controllo, diretto o indiretto, e della riconducibilità dell’attività economica a quella esercitata individualmente. In assenza di una delle due condizioni, questa causa ostativa non opera.
Diversamente, per la partecipazione in una s.n.c. la circolare indica la necessità di rimuovere preventivamente l’impedimento: il contribuente che cede le quote entro la fine dell’anno precedente può applicare il regime dall’anno successivo, sia quando avvia una nuova attività sia quando prosegue quella già esercitata.
Le conseguenze dei controlli sulle partecipazioni in società di persone possono essere particolarmente rilevanti.
Negli accertamenti segnalati vengono contestati, a seconda della posizione concreta:
- maggiore IRPEF, calcolata secondo le aliquote progressive anziché mediante imposta sostitutiva;
- relative addizionali regionali e comunali;
- IVA sulle operazioni attive effettuate nel 2020;
- sanzioni per dichiarazione infedele;
- contestazioni connesse all’eventuale omessa dichiarazione IVA;
- eventuali violazioni degli obblighi di fatturazione.
Gli avvisi attualmente segnalati ricostruiscono quindi l’intera fiscalità che sarebbe derivata dall’applicazione del regime ordinario.


