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Forfetari, già in vigore i “paletti” introdotti dalla legge di Bilancio 2020

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Nel corso di un question time alla Camera, nella seduta di ieri 5 febbraio 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ufficializzato che sono già in vigore le modifiche al regime forfetario apportate dalla legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160): è stato infatti affermato che il Mef “ritiene che le modifiche al regime forfettario introdotte dalla legge di Bilancio per il 2020 operino a decorrere dal periodo d’imposta 2020”.

La risposta alle ultime due interrogazioni sulla questione, la n. 5-03471 e n. 5-03472, è stata fornita dal sottosegretario Alessio Villarosa.

La Manovra ha introdotto una “stretta” in materia, cancellando il nuovo regime agevolato con aliquota al 20 per cento per le partite Iva con ricavi tra i 65mila e i 100mila euro e mantenendolo al 15 per cento con il tetto di 65mila euro, semprechè le spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio non superino i 20mila euro lordi. Rimangono peraltro esclusi dalla flat tax i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30 mila euro.

Sull’argomento era stato osservato che la tesi dell’applicabilità immediata – cioè già dal 2020 – dei nuovi “paletti” troverebbe un ostacolo nello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Secondo alcune notizie trapelate nelle ultime ore, peraltro, il Governo sarebbe stato intenzionato a far decorrere già da quest’anno i suddetti limiti.

Con la risposta di ieri, il Mef ha definitivamente chiarito che le modifiche apportate al regime con la legge di Bilancio 2020 “non impongono alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait, ma esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di tali soglie”. Pertanto – ha aggiunto il Ministero – non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 3, comma 2 , dello Statuto del contribuente.

Nella risposta viene inoltre annunciata la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di documenti di prassi volti a fornire chiarimenti interpretativi in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2020, nei quali si auspica venga chiarito se eventuali comportamenti difformi dalla norma finora seguiti siano o meno sanzionabili.

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