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Holding di partecipazione, dal 30 aprile gli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria

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Con riferimento alle holding di partecipazione, gli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria previsti dall’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, inizieranno a decorrere a partire dal 30 aprile 2019, vale a dire dal termine ordinario previsto per l’approvazione del bilancio. Tale data, quindi, rappresenta il termine iniziale per la decorrenza degli adempimenti richiesti: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un’istanza di interpello presentata da Assoholding e Federholding.

Le comunicazioni mensili all’Anagrafe dei rapporti per le holding con esercizio coincidente con l’anno solare dovranno quindi essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese di maggio.

Il chiarimento appare importante anche alla luce delle novità introdotte dall’art. 12 del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, con il quale è stata recepita la Direttiva Atad. Al riguardo si ricorda che:

  1. la norma da ultimo richiamata, al fine di definire i criteri per l’individuazione delle holding di partecipazione, ha disposto che l’esercizio in via prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni sussiste quando – “in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso” – l’ammontare complessivo delle partecipazioni detenute (compresi gli altri elementi patrimoniali e gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate) sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale;
  2. per effetto del successivo art. 13, comma 9 , tale norma si applica “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018”.

Il richiamato D.Lgs. n. 142/2018 è stato emanato in attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea) e al fine di recepire nell’ordinamento nazionale la Direttiva comunitaria 12 luglio 2016, n. 2016/1164 (cosiddetta ATAD 1 – Anti Tax Avoidance Directive) – introduce nuove norme di contrasto ai fenomeni di elusione fiscale. La citata Direttiva ATAD 1 è stata successivamente modificata dalla Direttiva 29 maggio 2017, n. 2017/952 (cosiddetta ATAD 2).

Il decreto introduce, in particolare, disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi, di imposizione in uscita, di società controllate non residenti, di disallineamenti da ibridi, di società controllate estere e di dividendi e plusvalenze. Le nuove norme, tra l’altro, confermano il principio della neutralità fiscale delle fusioni transfrontaliere. Viene inoltre eliminata la possibilità di fruire della sospensione del versamento della cosiddetta “exit tax”: nel regime previgente al decreto in commento, infatti, il trasferimento all’estero di imprese residenti in Italia comporta il realizzo a valore normale dei beni che fuoriescono dal regime d’impresa a seguito del trasferimento, con conseguente ed immediato prelievo fiscale sui plusvalori ‘latenti’ (c.d. “exit tax”).

In alternativa alla tassazione immediata, l’attuale comma 2-quater dell’art. 166 del Tuir e il D.M. 2 luglio 2014 dispongono che chi trasferisce la residenza nell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo per lo scambio di informazioni, possono optare per la sospensione della tassazione fino al realizzo effettivo della plusvalenza relativa agli elementi trasferiti. È comunque fissato un termine massimo di “sospensione” dopo dieci anni dalla fine dell’ultimo periodo di imposta di residenza.

Il nuovo art. 166 , invece, elimina il regime di sospensione ammettendo il pagamento dell’exit tax in 5 rate annuali di pari importo in luogo delle 6 ammesse nella versione attuale.

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