I presupposti del fermo amministrativo dei crediti vantati dal privato nei confronti della PA
Il provvedimento che dispone – ai sensi dell’art. 69 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 – il fermo amministrativo dei crediti vantati dal privato nei confronti dell’Amministrazione, può essere adottato anche se nei confronti del privato medesimo sia stata unicamente esercitata l’azione penale attraverso la richiesta di rinvio a giudizio per reati commessi contro l’Amministrazione e che abbiano cagionato un danno patrimoniale alla stessa: lo ha affermato la seconda sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 12 novembre 2019, n. 7858 , depositata lo scorso 18 novembre.
Tale conclusione si fonda principalmente sulla natura cautelare e “intrinsecamente provvisoria” del fermo amministrativo. Per i giudici amministrativi, in particolare:
- non può considerarsi illegittimo un fermo amministrativo soltanto in quanto emesso dopo una richiesta di rinvio a giudizio e senza un vaglio dell’azione penale da parte di un’autorità giudicante. Il fermo amministrativo, quindi, può essere attivato anche all’inizio di un procedimento penale a carico del creditore e in cui l’amministrazione statale rappresenti parte lesa;
- in questo senso si richiama la giurisprudenza civile di legittimità, la quale fa riferimento alla mera sussistenza di una “imputazione” e all’“inizio di un procedimento penale” (a tal fin si richiama la sentenza della Corte di Cassazione, sez. I civ., 4 maggio 2004, n. 8417);
- se ci accedesse alla tesi per cui una richiesta di rinvio a giudizio non sarebbe sufficiente per fondare l’emanazione di un fermo ex art. 69 del Regio Decreto n. 2440/1923, si creerebbe un paradossale doppio binario, in cui soltanto per i reati più gravi (vale a dire quelli per cui è prevista l’udienza preliminare) non sarebbe sufficiente l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero ai fini dell’adozione di un fermo amministrativo, mentre lo sarebbe nell’ipotesi in cui siffatto esercizio fosse effettuato tramite la citazione diretta, che instaura ex se un giudizio penale.