Affinché si abbia acquiescenza parziale per effetto dell’impugnazione parziale (come previsto dall’art. 329, comma 2, del codice di procedura civile), è necessario che dal contesto dell’atto di impugnazione si deduca in modo non equivoco la volontà dell’appellante di sottoporre solo in parte la decisione all’esame d’appello: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 29 aprile 2019, n. 30369, depositata lo scorso 21 novembre, in linea con un consolidato orientamento formatosi presso la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 12062/1999, 438/1996, 9823/1992 e 5641/1986).
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