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Il concordato non produce effetti per le Casse dei Liberi Professionisti

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I Presidenti delle Casse di previdenza private aderenti ad AdEPP confermano che il concordato previsto dal D.Lgs. n. 13/2024  non produce alcun effetto in ordine agli obblighi contributivi cui sono assoggettati i propri iscritti.

I Presidenti sottolineano che la disposizione di cui all’art. 30 del citato Decreto, se applicata alle Casse, si rivelerebbe lesiva dell’autonomia gestionale, organizzativa e contabile di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 509/94 anche in virtù della circostanza che la gestione economico-finanziaria deve assicurare l’equilibrio di lungo periodo mediante l’adozione di provvedimenti coerenti con gli equilibri di bilancio, come anche sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 7/2017 .

I Presidenti, anche sulla base della giurisprudenza consolidatasi nel corso degli anni, “ritengono non applicabile alle Casse la disposizione contenuta nell’art. 30 del D.L. n. 13/2024, fermo restando la possibilità per ogni singolo Ente di assumere una propria e autonoma decisione in merito”.

Ricordiamo come il D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024  (G.U. 21 febbraio 2024, n. 43/2024), stabilisce che l’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato. L’accettazione della proposta da parte degli enti indicati nella normativa obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.

L’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo, previa comunicazione al contribuente, delle somme non versate relative alle imposte dovute a seguito della adesione al concordato, ferma restando l’applicazione del trattamento sanzionatorio.

Il decreto prevede che:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato dalla differenza fra compensi in denaro o in natura e spese del periodo di imposta, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze di beni strumentali e redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone o associazioni. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Nel caso di società semplici e di soggetti ad esse equiparati, il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.
  • Il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato senza considerare i valori relativi a plusvalenze e sopravvenienze attive, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive ed i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone, associazioni o Geie ovvero in società ed enti soggetti ad Ires. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni ad esse applicabili. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito come sopra determinato. In ogni caso, il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso snc e sas e di soggetti ad esse equiparati, il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.
  • Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell’Irap, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2mila euro.
  • L’adesione al concordato non produce effetti ai fini Iva, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato. Quindi una diversa trattazione per l’INPS rispetto alle casse.

Determinazione degli acconti complessa – L’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato preventivo biennale, se l’acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

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