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Il Covid-19 dev’essere illustrato nella nota integrativa

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L’emergenza sanitaria Covid-19, che costituisce un fatto successivo che non dev’essere recepito nei valori di bilancio, non può comportare l’obbligo di predisposizione del test di impairment: lo ha precisato ieri l’Organismo italiano di contabilità (Oic) attraverso un comunicato nel quale si risponde a un quesito presentato sull’argomento.

In particolare, era stato chiesto se nella stima del valore d’uso di un’immobilizzazione, una società debba considerare gli effetti del Covid-19 nella predisposizione dei piani aziendali utilizzati per stimare i flussi finanziari futuri.

Nel medesimo documento si sottolinea inoltre che il Covid-19 non dev’essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019; qualora sussistano altri indicatori di perdita e vada quindi effettuato il test di impairment, gli effetti del Covid-19 non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d’uso di un’immobilizzazione.

Infine – ha precisato l’Oic – per effetto del paragrafo 61 dell’Oic 29, il Covid-19, essendo un fatto rilevante, dev’essere illustrato nella nota integrativa, in quanto rappresenta un avvenimento la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

La Fondazione ha inoltre reso noto, con comunicato pubblicato ieri sul proprio sito, che nella riunione del 4 maggio 2020, ha altresì approvato:

  • il documento interpretativo n. 6, sulle novità introdotte dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità), con modifiche minimali rispetto al testo messo in consultazione. La pubblicazione del documento interverrà al termine del due process statutariamente previsto;
  • la lettera di risposta dell’OIC alla draft comment letter dell’EFRAG sullo IASB ED Covid-19-Related Rent Concessions (Proposed amendments to IFRS 16), che contiene una proposta di modifica dell’IFRS 16.

Nei giorni scorsi, l’Oic aveva pubblicato in consultazione la bozza del documento Interpretativo n. 6, dedicato alle “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”, alla luce dell’entrata in vigore dell’art. 7 del decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ora all’esame del Parlamento). Il documento si applica alle società che redigono il bilancio di esercizio sulla base del codice civile, nonché alle società tenute a redige il bilancio consolidato in base al D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Lo scorso 20 aprile, infine, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, in collaborazione con la Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (Sidrea), ha pubblicato un contributo sui riflessi in bilancio dell’emergenza Covid-19, prendendo in esame le problematiche esistenti alla luce dei principali orientamenti emersi presso la dottrina e nella prassi. In tale ambito assumono una particolare importanza i principi contabili nazionali, e in particolare l’Oic 11 (Finalità e postulati del bilancio d’esercizio).

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