Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso può procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli articoli 2740 e 2910 del codice civile, compresi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea: lo ha precisato la terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 5 marzo 2019, n. 12715, depositata lo scorso 14 maggio.
Nell’occasione, è i giudici di legittimità hanno inoltre ribadito che:
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