In merito alle cause ostative all’applicazione del regime forfettario in vigore dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i pensionati che percepiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, del Tuir, possono accedervi qualora il pensionamento sia obbligatorio per legge (risposta all’istanza di interpello 27 maggio 2019, n. 161 , in linea con la Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E).
Di conseguenza, nel caso in cui il pensionamento sia intervenuto per obbligo di legge nel corso del 2017, non è integrata la causa ostativa di cui all’art. 1, comma 57, lettera d-bis), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
Con la risposta 27 maggio 2019, n. 162 , invece, l’Agenzia ha confermato che non risulta integrata la causa ostativa di cui all’art. 1, comma 57, lettera d), della citata Legge n. 190/2014, qualora le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società indirettamente controllata siano riconducibili a due sezioni ATECO differenti.
Si ricorda che per effetto della norma da ultimo citata – nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) – non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano – direttamente o indirettamente – società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dai medesimi esercenti attività d’impresa, arti o professioni. In materia è stato inoltre affermato che:
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