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La verifica dell’inerenza segue le regole del reddito d’impresa

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Secondo un recente orientamento della Cassazione, il principio di inerenza, unico per le imposte dei redditi e per l’Iva (in tal senso, si rinvia alla pronuncia 17 luglio 2018, n. 18904), si ricava dalla nozione di reddito d’impresa (e non dall’art. 109, comma 5, del Tuir, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) (si segnala a tal fine la pronuncia 11 gennaio 2018, n. 450) ed è espressione della necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’impresa (Cass. 31 maggio 2018, n. 13882).

Si tratta quindi di un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni di tipo utilitaristico (o di vantaggio economico) o quantitativo (Cass. 26 settembre 2018, n. 22938), sicché il costo attiene o non attiene all’attività d’impresa a prescindere dalla sua entità.

Tuttavia, il giudizio quantitativo o di congruità non è del tutto irrilevante, collocandosi su un diverso piano logico e strutturale rispetto al giudizio di inerenza.

Di conseguenza, rilevano anche i fatti costitutivi del costo, sicché il contribuente è tenuto a provare l’imponibile maturato e, dunque, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, cioè che esso è un atto d’impresa perché in correlazione con l’attività d’impresa.

A sua volta, l’Amministrazione finanziaria, ove ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti o inadeguati oppure riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati a fondamento dell’imputazione del costo alla determinazione del reddito, può contestare la valutazione di inerenza.

Ciò si traduce:

  1. relativamente alle imposte dirette, nella possibilità che il Fisco, nel negare l’inerenza di un costo, contesti anche l’incongruità e l’antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa;
  2. in tema di Iva, nella possibilità per l’Amministrazione finanziaria di dimostrare la “macroscopica antieconomicità del costo”, rilevando questa quale indizio dell’assenza di connessione tra costo ed l’attività d’impresa.

In tali ipotesi, è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa e alle scelte imprenditoriali.

I principi che precedono sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 15 novembre 2018, n. 14193, depositata lo scorso 24 maggio.

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