Il possesso nello stesso Comune di un’altra unità immobiliare censita in una categoria diversa da quelle abitative – come ad esempio il garage (C/6) – non osta al riconoscimento delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto dell’abitazione.
I due immobili, quello posseduto di categoria C/6 (pertinenza) e quello da acquistare di categoria A, escluso A1, A8 e A9 (abitativo), presentano infatti natura e destinazione d’uso diverse: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 15 luglio 2019, n. 241.
Al riguardo, si ricorda che la Nota II-bis in calce all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone:
“b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”;
“c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo (…)”.
Di conseguenza:
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