Imposta di bollo e contratti esclusi dal Codice dei contratti pubblici: l’Agenzia estende il regime “una tantum”
La Risposta n. 1/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che ai contratti di cui all’articolo 56 , comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 (appalti esclusi nei settori ordinari) si applica comunque l’imposta di bollo nelle forme semplificate previste dall’articolo 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici. A tali contratti si applica il regime “una tantum” di cui all’articolo 18, comma 10, e allegato I.4, invece della disciplina ordinaria del D.P.R. n. 642/1972.
Quadro normativo:
- D.P.R. n. 642/1972: regola generale dell’imposta di bollo su atti e scritture private, con applicazione fin dall’origine alle convenzioni che documentano rapporti giuridici;
- D.Lgs. n. 36/2023 : introduce il nuovo Codice dei contratti pubblici, con l’articolo 18, comma 10, che rinvia all’allegato I.4 per la determinazione dell’imposta di bollo dovuta dall’appaltatore in unica soluzione, proporzionale al valore del contratto;
- Allegato I.4: prevede scaglioni per il calcolo dell’imposta sostitutiva e l’esenzione per affidamenti sotto 40.000 euro; l’articolo 2 dell’allegato chiarisce la natura sostitutiva rispetto al bollo dovuto su atti e documenti della procedura ed esecuzione.
Ragionamento dell’Agenzia – L’allegato I.4 e l’articolo 18, comma 10, perseguono una funzione di semplificazione del calcolo e versamento del bollo per “atti e documenti formati in esito a una delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici”. I contratti di cui all’articolo 56, comma 1, lett. a), sono “appalti esclusi”, per i quali il Codice non si applica in via diretta (articolo 13, comma 2), ma permane l’obbligo di rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (concorrenza, imparzialità, trasparenza ecc.) e la vigilanza ANAC anche sui contratti esclusi.
Conclusione operativa sul bollo – L’Agenzia conclude che tali contratti, pur esclusi dal campo di applicazione delle norme di dettaglio del Codice, non sono totalmente estranei alla sua disciplina, in quanto soggetti ai principi fondamentali e alle forme contrattuali di cui all’articolo 18. Di conseguenza, ai contratti ex articolo 56, comma 1, lett. a), si applica l’imposta di bollo secondo le modalità dell’articolo 18, comma 10, e allegato I.4, con pagamento “una tantum” da parte dell’appaltatore al momento della stipula e con effetto sostitutivo dell’imposta di bollo sugli atti della procedura, salvo fatture e documenti analoghi.



