In materia di imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all’imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti ad Iva, ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 18 febbraio 2020, n. 15743, depositata lo scorso 23 luglio.
La pronuncia è in linea con la sentenza 10 luglio 2019, n. 18520, con la quale le Sezioni Unite sono intervenute per dirimere il contrasto giurisprudenziale prima esistente sulla questione della determinazione della misura, proporzionale al valore della condanna o fissa, dell’imposta di registro da applicare al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante nei confronti del debitore principale inadempiente per il recupero delle somme pagate al creditore principale in virtù di polizza fideiussoria. In particolare:
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