Qualora un’impresa sociale deliberi di perdere volontariamente la qualifica posseduta senza contestualmente sciogliersi dovrà devolvere il proprio patrimonio residuo attenendosi al combinato disposto dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e dell’art. 6 del D.M. 27 aprile 2018, n. 50: lo ha precisato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Nota 4 maggio 2020, n. 3979 .
Al riguardo si ricorda che:
In particolare, il provvedimento prevede – con effetto dal 3 luglio 2018 – che in caso di scioglimento volontario dell’ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, ai fini della devoluzione del patrimonio l’organo di amministrazione dell’impresa sociale debba notificare al Ministero stesso, con atto scritto avente data certa, i dati identificativi dell’ente che devolve e dell’ente o degli enti beneficiari della devoluzione. Contestualmente è stato abrogato il D.M. 24 gennaio 2008.
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