In arrivo la riforma dei Pir
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Tra gli emendamenti al decreto fiscale di accompagnamento alla Manovra di fine anno (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) approvati dalla Commissione Finanze della Camera, si segnala anche l’introduzione di una nuova disciplina per i Pir (Piani di risparmio a lungo termine), di cui all’art. 1, commi da 100 a 114, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017).
Al riguardo si prevede in particolare quanto segue:
- per i piani costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, in ciascun anno solare di durata del Pir, per almeno due terzi dell’anno stesso le somme o i valori destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70 per cento del valore complessivo – direttamente o indirettamente – in strumenti finanziari, anche non negoziati in Borsa, emessi o stipulati con imprese residenti in Italia ai sensi dell’art. 73 del Tuir, oppure in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo purché stabile organizzazione in Italia. Detta quota del 70 per cento dev’essere investita:
- per almeno il 25 per cento del valore complessivo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- per almeno un ulteriore 5 per cento del valore complessivo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID Cap della Borsa italiana oppure in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- agli investimenti in Piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si rendono applicabili l’art. 1, commi da 100 a 114, della richiamata Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l’art. 1, commi da 211 a 215, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
- per quanto non espressamente previsto dalle nuove norme, si applicano l’art. 1, commi da 100 a 114, della medesima Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché l’art. 1, commi da 211 a 215, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
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