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In capo al contribuente la prova dell’inerenza del costo deducibile

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Secondo un consolidato orientamento assunto presso la giurisprudenza di legittimità, in merito alla sussistenza di costi deducibili l’onere della prova è in capo al contribuente; in tal senso si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 13300 del 26 maggio 2017, secondo la quale “spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa”.

In applicazione di questo principio, i giudici di legittimità hanno sottolineato che i requisiti posti dalla norma ai fini della deducibilità di un costo non sono provati dal contribuente il quale si limiti a produrre dei prospetti senza alcun parametro di riferimento opportunamente documentato (Corte di Cassazione, sez. V tributaria, sentenza 27 aprile 2018, n. 22327, depositata lo scorso 13 settembre).

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati.

Per la Corte di Cassazione tale norma:

  1. si applica, se più favorevole al contribuente, in luogo dell’art. 14, comma 4-bis, della Legge 24 dicembre 1993, n. 53 nella versione previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima del 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del richiamato D.L. n. 16/2012), “salvo che i provvedimenti emessi in base al comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi”;
  2. richiede comunque che quest’ultimo provi la specifica relazione di “diretta afferenza” tra i componenti positivi (ricavi) e i componenti negativi relativi a beni non effettivamente scambiati: in tal senso si è espressa la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 22 giugno 2018, n. 19005, depositata lo scorso 17 luglio, a conferma della sentenza 20 aprile 2016, n. 7896

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