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Stp escluse dall’obbligo di riscossione accentrata previsto per le strutture sanitarie private

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Le prestazioni rese presso una struttura sanitaria privata da medici che operano attraverso una Società tra Professionisti (StP) non sono riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 1, commi da 38 a 42, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007): lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 20 maggio 2020 .

Al riguardo, in particolare, si precisa quanto segue:

  1. ai sensi della norma richiamata, a decorrere dal 1° marzo 2007 vige l’obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private. Queste ultime sono tenute a:
    a. incassare il compenso in nome e conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
    b. registrare nelle scritture contabili obbligatorie, o in un apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura;
    c. comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente con le modalità ed entro i termini definiti dal Provvedimento del 13 dicembre 2007, n. 170137;
  2. per “strutture sanitarie private” si intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti dalla attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica (Circolare 15 marzo 2007, n. 13/E);
  3. in merito alla qualificazione tributaria delle Società tra Professionisti – la cui costituzione è prevista dall’art. 10, comma 3, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 – si richiama la Risposta all’istanza di interpello 27 dicembre 2018, n. 128.

Con tale documento di prassi, fu precisato che anche alle StP si applicano gli articoli 6, comma 3, e 81 del Tuir, ai sensi dei quali il reddito complessivo delle Snc e Sas, delle società e degli enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, tra le quali sono ricomprese le Srl, è in ogni caso considerato reddito d’impresa.

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