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In Gazzetta il taglio del cuneo fiscale

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto-legge – approvato lo scorso 23 gennaio dal Consiglio dei Ministri – che, in attuazione della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), ha deliberato un taglio del cuneo fiscale.

Il provvedimento, in particolare, dispone quanto segue:

  1. dal 1° luglio 2020, il bonus di 80 euro aumenterà a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi;
  2. chi percepisce un reddito da 26.600 euro a 28 mila euro, usufruirà per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga.

I sostituti d’imposta sono tenuti a:

  1. verificare in sede di conguaglio la spettanza di tale integrazione;
  2. ripartirla tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020;
  3. se non spetta, recuperarla tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui sotto. Qualora l’importo da recuperare sia superiore a 60 euro, detto recupero sarà effettuato in 4 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio;
  4. compensare il credito erogato secondo le regole ordinarie.

Per i redditi a partire da 28 mila euro, è invece prevista – a decorrere dal 1° luglio 2020 – una detrazione fiscale che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35 mila euro lordi; oltre tale limite, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40 mila euro di reddito.

Anche ai fini di tale ulteriore detrazione, la norma pone in capo ai sostituti d’imposta l’obbligo di verificare in sede di conguaglio la spettanza del beneficio ed eventualmente di recuperare il relativo importo. Il provvedimento specifica infine che:

  1. a decorrere dal 1° luglio 2020, è abrogato il comma 1-bis dell’art. 13 del Tuir;
  2. ai fini della determinazione del reddito complessivo, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’art. 44, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero), e dell’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (impatriati);
  3. il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis, del Tuir.

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