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In novembre il portale del Cndcec dedicato alla fattura elettronica

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Sarà disponibile in novembre il portale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili interamente dedicato alla fatturazione elettronica: lo ha annunciato ieri nel corso di un convegno il presidente nazionale della categoria, Massimo Miani. Il quale ha aggiunto che il Consiglio nazionale “si farà carico del costo relativo al portale, all’assistenza e ad un certo numero di fatture, che saranno fornite gratuitamente agli iscritti. Per quelle eccedenti, partiamo da un costo di tre centesimi al ribasso”.

Nell’occasione sono state peraltro ribadite alcune criticità che potrebbero derivare dall’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, prevista per il 1° gennaio 2019 (per effetto di quanto dispone la legge di Bilancio 2018 – Legge 27 dicembre 2018, n. 205 ), già espresse pochi giorni fa nel corso di un’audizione presso la commissione Finanze del Senato.

In particolare Miani è tornato a chiedere un’introduzione graduale dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica “scaglionata a seconda delle dimensioni delle imprese, come avvenuto anche in altri Paesi, o, in subordine, la sua introduzione dal 2020 per gli esercenti attività di impresa e professionisti in regime di contabilità semplificata”.

Si ricorda altresì che l’art. 11-bis del “decreto Dignità” (D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modifiche dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96) ha differito al 1° gennaio 2019, per i soli soggetti passivi Iva che si riforniscono di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione, l’efficacia della norma – art. 1, comma 917  , della richiamata Legge n. 205/2017 – che anticipava al 1° luglio 2018 gli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Si tenga presente tuttavia che:

  1. il rinvio non riguarda l’acquisto di carburante effettuato dai consumatori persone fisiche non titolari di partita Iva;
  2. rimane fermo l’obbligo del pagamento mediante mezzi tracciabili per la detraibilità Iva e la deducibilità ai fini delle imposte dirette dell’acquisto dei carburanti da parte dei titolari di partita Iva;
  3. rimane ferma infine la facoltà di utilizzo della scheda carburante.

Il richiamato art. 11-bis del D.L. n. 87/2018 ripropone integralmente le disposizioni contenute nel D.L. 28 giugno 2018, n. 79 (che è stato contestualmente abrogato, ma i cui effetti sono fatti salvi).

Durante il convegno i rappresentanti dall’Agenzia delle Entrate hanno illustrato i servizi messi a disposizione all’interno del suo portale “Fatture e corrispettivi”.

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