Tra gli oneri deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Tuir, vi è l’indennità per la perdita dell’avviamento corrisposta per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo.
Al riguardo, con la Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la deducibilità è consentita qualora il contribuente risulti in possesso del documento che comprova il bonifico effettuato, oppure di una ricevuta rilasciata dal soggetto che ha ricevuto la somma; qualora dal bonifico o dalla ricevuta non si rilevi la causale del pagamento, occorre una copia del titolo che ha dato luogo al versamento.
Si ricorda che per effetto dell’art. 34 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 – tuttora applicabile alle locazioni commerciali – qualora il locatore decida di non rinnovare il contratto, nelle ipotesi individuate dalla norma sorge il diritto del conduttore di ottenere le indennità in esame.
Al riguardo si consideri inoltre quanto segue:
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