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Indetraibile l’Iva relativa ai servizi acquistati da una società-veicolo nell’ambito di un’operazione di MLBO

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Non è detraibile l’Iva relativa ai servizi acquistati da una società-veicolo (cosiddetta SPV) nell’ambito di un’operazione di Merger Levereged Buy Out (MLBO), non potendosi riconoscere a tale società-veicolo la soggettività passiva ai fini Iva, in mancanza di prestazioni di servizi a valle tali da configurare un’interferenza diretta o indiretta da parte della medesima nella gestione della società cosiddetta “Target”: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di consulenza giuridica 20 giugno 2019, n. 17.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. l’art. 4, comma 5, lettera b), del D.P.R. 633/1972, esclude la commercialità – e dunque la soggettività passiva Iva – in capo a quelle società la cui attività consiste nel mero possesso di partecipazioni o quote sociali, obbligazioni o titoli similari non strumentale, né accessorio, ad altre attività esercitate dall’operatore economico;
  2. con la Circolare 30 marzo 2016, n. 6/E, nel richiamare la  giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando si è in presenza di una SPV la cui attività consiste nella mera detenzione di partecipazioni, senza interferire nella gestione delle controllate, non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’Iva né alla medesima società-veicolo né, successivamente alla fusione, alla Target;
  3. con la sentenza 17 ottobre 2018, C-249/17, punti 16 e 17, la Corte di Giustizia Ue ha ribadito la mancanza di soggettività passiva in capo alle società il cui unico oggetto consiste nell’acquisizione di partecipazioni in altre società, senza interferire direttamente o indirettamente nella gestione di queste ultime.

Per l’Agenzia delle Entrate, di conseguenza, a conclusioni differenti in merito alla detraibilità dell’Iva si dovrebbe approdare qualora la società-veicolo non rivesta un ruolo di mero detentore di partecipazioni, svolgendo un’attività economica ai sensi dell’art. 9 della Direttiva n. 112 del 2006 e dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972.

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