Le nuove regole sui corrispettivi possono essere adottate prima del 1° luglio, ma non in forma promiscua
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri.
Tale obbligo decorre in via generale dal 1° gennaio 2020, ma è stato anticipato al 1°luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400mila euro annui.
In merito a questi nuovi obblighi con la risposta all’istanza di interpello 21 giugno 2019, n. 201 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il contribuente può decidere volontariamente di mettere in servizio i registratori telematici prima del 1° luglio 2019, e conseguentemente procedere alla memorizzazione e all’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri nel rispetto dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, e del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016.
Il principio era già stato espresso con la risposta all’istanza di interpello 14 maggio 2019, n. 139. Resta peraltro fermo che per lo stesso soggetto passivo d’imposta:
- non sono ammesse certificazioni dei corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua, cioè in parte ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015 e in parte tramite scontrino/ricevuta fiscale (ad esempio, in funzione dei diversi punti vendita);
- fino al 1° luglio 2019, la memorizzazione e l’invio telematico dei dati non potranno ritenersi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui all’art. 24, comma 1, del D.P.R. 633/1972.
Si ricorda che il disegno di legge C. 1807-A/R, di conversione del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto “crescita”), prevede – nel testo approvato dalla Camera – una moratoria sulle sanzioni (per i primi 6 mesi) per i soggetti obbligati, a partire dal 1° luglio 2019, all’invio telematico dei corrispettivi, semprechè la trasmissione dei dati venga effettuata entro un mese dall’operazione e che tale ritardo non incida sulla liquidazione Iva di periodo.
Il testo dovrà ora passare all’esame del Senato.